INDIZIONE BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) – CAT. B, LIV. ECONOMICO BS (PROCEDURA A GESTIONE CONGIUNTA CON ASST DEL GARDA).
SCADENZA 10 APRILE 2019 ORE 12,00
Si rende noto che in esecuzione alla delibera del Direttore Generale di questa ASST della Franciacorta n. 167 del 25.3.2019 è indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, con gestione amministrativa in forma unificata
e utilizzo congiunto della risultante graduatoria finale (giusta convenzione firmata digitalmente dai Direttori Generali delle ASST del Garda e della Franciacorta, rispettivamente in data 11.3.2019 e 14.3.2019) per il
conferimento dei sotto indicati incarichi nel profilo di Operatore Socio Sanitario (OSS) – Cat. B, Liv. Economico BS – e per la stipula dei susseguenti contratti a rapporto di dipendenza della durata di anni 1:
- n. 7 incarichi presso l’ASST della Franciacorta;
- n. 5 incarichi presso l’ASST del Garda.
I sopra indicati contratti sono stipulati con riferimento all’art. 36 – comma 1 – D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
Si sottolinea:
– che l’ASST della Franciacorta è per la presente procedura Azienda “Capofila”;
– che é facoltà dei candidati classificatisi nella graduatoria finale di merito dalla I^ alla 12^ posizione esprimere la propria preferenza fra l’ASST della Franciacorta e l’ASST del Garda; le stesse preferenze se
relative all’ASST del Garda saranno accolte fino alla concorrenza degli incarichi da conferire (n.5), secondo il posizionamento in graduatoria;
– che, fatto salvo quanto precisato alla precedente linea, la rinuncia all’incarico presso l’ASST del Garda non costituirà per i classificati in graduatoria motivo di decadenza dalla posizione occupata nella stessa.
Gli interessati devono possedere i requisiti generali e specifici prescritti dal D.P.R. 27/03/2001 n. 220.
REQUISITI GENERALI
1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” (articolo 25 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall’articolo 7, comma 2, della Legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97).
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